Informazioni legali

Condizioni del programma a credito

In vigore dal 08/10/2026

Le presenti condizioni disciplinano il programma a credito — la segnalazione dei libri personalizzati per bambini L’eroe del libro da parte di chi non esercita attività d’impresa. Il compenso qui non è una provvigione in denaro, ma un credito da utilizzare per un proprio acquisto futuro.

1. Chi indice il programma

Il programma è indetto da:

  • Nome: Lukáš Kantor, persona fisica che esercita attività d’impresa ai sensi della legge ceca sulle licenze commerciali
  • IČO: 03177009, DIČ: CZ9109235410
  • Sede: Milíkov 244, 739 81 Milíkov
  • E-mail di contatto: contatto@eroedellibro.it

(di seguito il «gestore»). La persona la cui richiesta di adesione al programma è stata approvata dal gestore è di seguito il «partecipante».

Il programma è una promessa al pubblico ai sensi del § 2884 e seguenti del codice civile ceco (legge n. 89/2012 Racc.): il gestore si impegna a concedere il credito a chiunque soddisfi le condizioni indicate di seguito. Non si tratta di un contratto di mediazione né di altro contratto a titolo oneroso — il partecipante non assume alcun obbligo verso il gestore, non svolge nulla per suo conto e non acquisisce alcun diritto a una prestazione in denaro.

Le presenti condizioni riguardano esclusivamente il rapporto tra il gestore e il partecipante. Il rapporto tra il gestore e il cliente portato dal partecipante è disciplinato dalle condizioni generali di vendita — il partecipante non è parte del contratto di compravendita e non agisce in qualità di rappresentante del gestore.

2. Chi può partecipare

Può essere partecipante la persona fisica che:

  • ha più di 18 anni ed è pienamente capace di agire,
  • ha indicato nella richiesta di adesione dati veritieri e completi.

Non è richiesta né un’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa né un numero di registrazione, e il gestore non li accerta — il credito non viene pagato né fatturato, quindi non vi è motivo di richiederli.

Chi desidera segnalarci per una provvigione in denaro deve rivolgersi al programma partner; quello è però destinato agli imprenditori, perché la provvigione viene pagata su fattura. La partecipazione contemporanea a entrambi i programmi non è possibile e per una singola segnalazione spetta sempre un solo compenso. Il passaggio da un programma all’altro è possibile per il futuro su richiesta inviata all’e-mail di contatto; i diritti già maturati vengono liquidati secondo le condizioni del programma nel quale sono maturati.

3. Nascita e durata della partecipazione

La partecipazione nasce con l’approvazione della richiesta di adesione da parte del gestore. Il programma è su approvazione: il gestore non è obbligato ad accettare la richiesta e può rifiutarla anche senza indicarne il motivo. Non esiste alcun diritto alla partecipazione al programma.

Dopo l’approvazione il partecipante riceve il proprio codice di segnalazione e il relativo link. Il codice è personale e non trasferibile.

4. Link di segnalazione, codice e registrazione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono registrate come segue:

  • Se il visitatore clicca sul link di segnalazione del partecipante, il codice di quest’ultimo viene salvato in un cookie nel browser del visitatore.
  • Il cookie è valido 30 giorni dall’ultimo clic.
  • L’ordine viene attribuito a colui il cui codice si trova nel cookie nel momento dell’ordine. Si applica la regola dell’ultimo clic.
  • Se il visitatore cancella i cookie, utilizza un altro dispositivo o browser, oppure le impostazioni del browser glieli bloccano, la segnalazione potrebbe non essere registrata. Per un ordine non registrato non nasce alcun diritto al credito e il gestore non risponde delle limitazioni tecniche presenti dalla parte del visitatore.
  • Il proprio acquisto non viene conteggiato. L’ordine pagato dal partecipante stesso — sia dall’account al quale è collegato il codice, sia con l’indirizzo e-mail di tale account — non fa nascere alcun credito. In questo il programma si differenzia da quello partner, dove i propri acquisti sono ammessi: il credito è il compenso per una segnalazione fatta a un’altra persona, non uno sconto per sé stessi.

5. Sconto per il cliente segnalato

Il cliente che arriva tramite il link di segnalazione del partecipante ottiene uno sconto del 10 % sul prezzo del libro e dell’accessorio audiolibro. Lo sconto non si applica alla spedizione.

Gli sconti non si sommano: se il cliente utilizza un coupon di sconto autonomo, tale coupon sostituisce lo sconto automatico derivante dalla segnalazione. Ciò non incide né sulla registrazione della segnalazione né sul diritto del partecipante al credito.

6. Il credito — che cos’è e che cosa non è

Per ogni ordine segnalato e pagato viene accreditato al partecipante un credito pari al 10 % della base di calcolo, costituita dal prezzo del libro effettivamente pagato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ossia dopo la deduzione di sconti e coupon. Nella base di calcolo non vengono conteggiati la spedizione, l’accessorio audiolibro né l’imposta sul valore aggiunto.

Il credito è una promessa di sconto sul prezzo di un acquisto futuro presso il gestore, non una prestazione in denaro. Ne consegue che il credito:

  • non viene pagato in denaro e non può essere convertito in denaro, né in parte né al termine della partecipazione,
  • non è trasferibile — non può essere donato, venduto né trasferito in altro modo a un’altra persona; non si trasmette nemmeno agli eredi,
  • non può essere utilizzato per pagamenti al di fuori dell’offerta del gestore e non può essere convertito in un buono regalo né in altro supporto di valore trasferibile,
  • non produce interessi e non fa nascere alcun credito pecuniario verso il gestore.

Il credito è registrato nella valuta della versione linguistica nella quale è nato.

7. Nascita ed estinzione del diritto

Il diritto al credito nasce con il pagamento dell’ordine segnalato e il credito viene accreditato al saldo del partecipante immediatamente. Non si attende alcun periodo di attesa né alcuna approvazione successiva.

Il diritto si estingue se:

  • l’ordine è stato annullato oppure l’importo pagato è stato rimborsato al cliente (anche parzialmente — in tal caso il diritto si estingue nella misura corrispondente),
  • l’ordine è nato in modo fraudolento, con abuso di strumenti di pagamento o in violazione dell’art. 10 delle presenti condizioni,
  • l’ordine è stato creato solo apparentemente, al fine di ottenere il credito.

Poiché il credito viene accreditato immediatamente, l’estinzione del diritto si risolve retroattivamente: il gestore ha il diritto di ridurre il saldo del partecipante dell’importo corrispondente, ovvero di invalidare il credito. Il saldo non scende mai sotto lo zero. Se lo sconto è già stato utilizzato, il gestore non pretende nulla dal partecipante — può però compensarlo con il credito che maturerà in seguito.

8. Utilizzo del credito

Il credito accreditato viene mantenuto dall’account del partecipante come saldo. Non avviene alcuna conversione, trasformazione né emissione di un codice — il partecipante utilizza il credito semplicemente essendo connesso al proprio account al momento dell’ordine; il saldo viene sottratto dal prezzo automaticamente.

  • Al momento dell’utilizzo il saldo si riduce gradualmente — la parte non utilizzata resta per l’acquisto successivo.
  • Il saldo è valido 365 giorni dall’ultimo accredito di credito. Ogni ulteriore compenso prolunga tale periodo. Allo scadere del periodo il saldo non utilizzato si estingue senza compensazione; non viene convertito in denaro.
  • Il saldo è collegato all’account del partecipante ed è non trasferibile — può essere utilizzato solo per un ordine dello stesso partecipante; in caso di tentativo di utilizzo da parte di un’altra persona il sistema non lo riconosce.
  • Con il saldo non è possibile pagare un buono regalo né altra prestazione trasferibile a un’altra persona (art. 6). Si applica al libro, alla sua stampa, alla spedizione e agli accessori destinati al partecipante stesso.
  • Per un acquisto pagato con il credito non nasce alcun compenso per la recensione.

L’estinzione del saldo non utilizzato allo scadere del periodo riguarda lo sconto, non denaro pagato — il partecipante non ha versato nulla per il credito, non si tratta quindi né di un acconto né di un buono regalo.

9. Tetto annuale

La somma del credito accreditato a un singolo partecipante per anno civile è limitata all’importo di 500 €. Al suo raggiungimento le ulteriori segnalazioni vengono registrate fino alla fine dell’anno civile, ma da esse non nasce alcun credito.

Il tetto è parte della promessa, non una limitazione tecnica: oltre tale soglia non si tratta più di un vantaggio occasionale per il cliente, ma di un’attività lucrativa svolta in modo sistematico, disciplinata dal programma partner e che presuppone un’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa.

10. Regole della segnalazione

Il partecipante non è obbligato a pubblicare, promuovere né indicare nulla da nessuna parte; il programma non fa nascere alcun obbligo di questo tipo e il gestore non commissiona alcuna prestazione. Se il partecipante decide di condividere il proprio link, valgono le regole seguenti.

In questo programma non viene corrisposto alcun compenso per la creazione di contenuti su commissione né per una promozione concordata. Se il partecipante concorda con il gestore di creare o pubblicare qualcosa per lui, tale collaborazione è disciplinata dalle apposite condizioni di collaborazione con i creator; il compenso da essa derivante non viene conteggiato nel tetto di cui all’art. 9 e non si mescola con il credito.

Il partecipante è obbligato a:

  • presentare il prodotto in modo veritiero e in conformità con le informazioni presenti sul sito del gestore; a non promettere caratteristiche, prezzi, termini né garanzie che il gestore non offre,
  • indicare la comunicazione come pubblicità o collaborazione dove ciò è imposto dalle norme di legge, anche sui social network,
  • rispettare le regole relative all’invio di comunicazioni commerciali (consenso del destinatario e possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento).

La pubblicità deve essere riconoscibile. Impiegare contenuti redazionali per promuovere un prodotto, quando il professionista ne ha finanziato la promozione senza che ciò risulti chiaramente dal contenuto stesso (pubblicità redazionale occulta), è una pratica commerciale considerata in ogni caso scorretta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera m), del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che recepisce il punto 11 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE: non occorre quindi provare che qualcuno ne sia stato effettivamente influenzato. Sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 20-27 del codice del consumo) vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può irrogare sanzioni pecuniarie.

In concreto: la natura promozionale va indicata in modo esplicito e immediatamente percepibile. Il Regolamento Digital Chart dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, che attua l'art. 7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, considera idonee diciture come Pubblicità, Advertising, Promosso da [marca] o Sponsorizzato da [marca], collocate tra i primi hashtag oppure all'inizio del testo, non nascoste in fondo. Se il prodotto è stato soltanto inviato in omaggio bastano diciture come prodotto inviato da [marca] (art. 3.1 del Regolamento) e per l'invito a un evento invitato da [marca] (art. 3.2).

L'invio di comunicazioni pubblicitarie per posta elettronica, SMS o MMS è ammesso solo con il consenso preventivo del destinatario, revocabile in ogni momento (art. 130, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). È in ogni caso vietato inviare comunicazioni che dissimulino o celino l'identità del mittente o che non forniscano un recapito valido al quale opporsi (art. 130, comma 5, dello stesso decreto).

Al partecipante è vietato in particolare:

  • l’inserimento forzato o occulto di cookie (cookie stuffing), il reindirizzamento automatico, il caricamento del link in un frame nascosto, in un iframe o in un pixel e qualsiasi altra generazione artificiale di clic,
  • inviare comunicazioni commerciali non richieste (spam), compreso lo spam nei commenti,
  • fare pubblicità nei motori di ricerca e nei sistemi PPC sul marchio del gestore, né sulle sue varianti evidenti ed errori di battitura, né come parola chiave né nel testo dell’annuncio,
  • spacciarsi per il gestore, per un suo dipendente o per una sua rappresentanza ufficiale, né assumere in suo nome qualsiasi obbligo,
  • pubblicare recensioni non veritiere o valutazioni false,
  • diffondere il link su pagine con contenuti illegali, contenuti per adulti, contenuti di odio, violenti o discriminatori,
  • inserire il codice in aggregatori di sconti, portali di coupon e di cashback senza il preventivo consenso scritto del gestore,
  • ordinare a nome di un’altra persona o concordare il rimborso dell’ordine in modo tale che la segnalazione occulti soltanto un proprio acquisto.

11. Imposte

Il credito è uno sconto sul prezzo di un acquisto futuro; il gestore non opera alcuna ritenuta e non presenta per il partecipante alcuna dichiarazione. Non è sostituto d'imposta italiano: l'obbligo di ritenuta dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, grava sui soggetti residenti in Italia.

Se dall'accredito sorge comunque un reddito imponibile, si tratta di un reddito diverso derivante da un'attività occasionale ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), da dichiarare al netto delle spese specificamente inerenti (art. 71, comma 2, TUIR). L'ordinamento italiano non prevede per tali redditi alcuna franchigia generale — non esiste una soglia sotto la quale il reddito non si dichiara. L'imposta può comunque non essere dovuta per effetto delle detrazioni: l'art. 13, comma 5, TUIR riconosce una detrazione di 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro.

L'obbligo contributivo verso la gestione separata INPS scatta solo oltre 5.000 euro di compensi annui per lavoro autonomo occasionale (art. 44, comma 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269). Il tetto annuo dei vantaggi previsto da queste condizioni è fissato ben al di sotto di tale soglia.

La partecipazione non fa nascere un'attività d'impresa né l'obbligo di aprire la partita IVA: l'esercizio di imprese, arti e professioni presuppone l'abitualità (artt. 4 e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che una raccomandazione occasionale nella cerchia dei conoscenti non ha, e la dichiarazione di inizio attività dell'art. 35 dello stesso decreto non si applica. Delle proprie obbligazioni tributarie risponde il partecipante.

12. Violazione delle condizioni e cessazione della partecipazione

Se il partecipante viola le presenti condizioni, il gestore può, in base alla gravità della violazione, sospendere la sua partecipazione, annullare il saldo di credito non ancora utilizzato maturato in relazione alla violazione, oppure porre fine alla partecipazione con effetto immediato e disattivare il codice.

Il partecipante può porre fine alla propria partecipazione in qualsiasi momento con una comunicazione all’e-mail di contatto. Con la cessazione della partecipazione cessa la maturazione di nuovo credito; il saldo non utilizzato resta utilizzabile fino alla fine del proprio periodo di validità ai sensi dell’art. 8 e non viene pagato né sostituito in denaro (art. 6). Ciò non vale in caso di cessazione per violazione delle condizioni — in tal caso il saldo si estingue senza compensazione.

Se è il gestore a porre fine alla partecipazione con una comunicazione all’e-mail del partecipante, il partecipante ha almeno 30 giorni dalla consegna della comunicazione per utilizzare il saldo; salvo che si tratti di cessazione per violazione delle condizioni.

13. Modifiche delle condizioni e revoca della promessa

Il gestore può modificare unilateralmente le presenti condizioni, la percentuale del credito, il tetto annuale e il periodo di validità del saldo, ovvero porre fine al programma. Informa i partecipanti della modifica o della cessazione per e-mail almeno 14 giorni prima.

La modifica e la cessazione non riguardano il credito maturato prima della loro efficacia — quello viene liquidato secondo il testo previgente e il partecipante può utilizzarlo per almeno 30 giorni dall’efficacia della modifica, in ogni caso almeno fino alla fine del periodo di validità del saldo ai sensi dell’art. 8. La revoca della promessa al pubblico non è efficace nei confronti di chi ha effettuato la segnalazione prima di averne avuto conoscenza (§ 2885, comma 2, del codice civile ceco).

14. Protezione dei dati personali

Il gestore tratta il nome, l’e-mail, il codice di segnalazione, il registro degli ordini segnalati e lo stato del saldo di credito (credito maturato, accreditato e utilizzato) in qualità di titolare del trattamento. La base giuridica è l’adempimento dell’obbligo derivante dalla promessa al pubblico ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR e l’adempimento di obblighi legali ai sensi della lettera c).

In questo programma il gestore non tratta il numero di registrazione, l’indirizzo di fatturazione né il numero di conto bancario — non si fattura e non si paga nulla.

I dettagli, compresi i diritti del partecipante, si trovano nell’informativa sulla privacy.

15. Responsabilità

Il gestore non risponde delle interruzioni di disponibilità del sito né delle segnalazioni non registrate a causa delle impostazioni del browser del visitatore. Non garantisce alcun numero minimo di ordini né alcun importo minimo di credito.

Il partecipante risponde dei contenuti che pubblica e della conformità della propria comunicazione alle norme di legge.

16. Disposizioni finali

Il rapporto tra il gestore e il partecipante è disciplinato dal diritto della Repubblica Ceca. Se il partecipante è un consumatore con residenza abituale in un altro Stato membro, la scelta del diritto ceco non lo priva della tutela prevista dalle disposizioni imperative del diritto del suo Paese (art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008).

Il venditore è stabilito nella Repubblica Ceca. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori è pertanto competente la Česká obchodní inspekce (Ispettorato commerciale ceco), Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, Repubblica Ceca, coi.gov.cz: la direttiva 2013/11/UE designa all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo dello Stato in cui il professionista è stabilito e all'articolo 13 impone di informarne il consumatore.

L'art. 141-sexies, comma 1, del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si rivolge espressamente ai professionisti stabiliti in Italia: gli organismi ADR italiani iscritti negli elenchi tenuti dalle autorità competenti non sono quindi competenti per le controversie con il venditore e il venditore non è tenuto ad aderirvi. Ciò non pregiudica i Suoi diritti di legge né la possibilità di rivolgersi al giudice italiano del luogo in cui risiede (art. 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012).

In una controversia transfrontaliera La assiste gratuitamente il Centro Europeo Consumatori Italia (rete ECC-Net), via Dodiciville 2, 39100 Bolzano, euroconsumatori.org.

La piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) non esiste più: il regolamento (UE) n. 524/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/3228 e la piattaforma ha cessato di funzionare il 20 luglio 2025. Non è quindi possibile indicarne un indirizzo.

Il partecipante non è dipendente, agente di commercio, mediatore né socio del gestore.

Se una disposizione delle presenti condizioni è nulla o inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Il testo in vigore delle condizioni è sempre disponibile su questa pagina. Le domande vanno indirizzate a contatto@eroedellibro.it.